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  Gli studenti possono porre quesiti,  formulare  osservazioni sugli  argomenti svolti a lezione  e, più in generale, sui contenuti del corso, sul metodo di studio ecc...  scrivendo direttamente a:    Bettinelli@costituzionale.unipv.it .      Domande, osservazioni, interventi e relative risposte saranno inseriti ogni settimana in questa pagina.  Non saranno presi in considerazioni messaggi anonimi.

 

 

 

09 - Domanda:  Premesso di non avere una conoscenza specifica del sistema costituzionale francese; considerato che esiste una concreta possibilità che i progetti di riforma costituzionale vengano indirizzati al modello di "semipresidenzialismo alla francese"; e che, in questa ipotesi, le figure del Capo dello Stato e del presidente del Consiglio verrebbero a riunirsi in un unico potere istituzionale, quale organo costituzionale erediterebbe le funzioni di "checks and balances" dell'attuale Presidente della Repubblica, che è anche presidente del Consiglio superiore della Magistratura (e dunque garante dell'indipendenza del potere giudiziario) e che, più in generale, è garante della Costituzione e dispone del potere di scioglimento anticipato delle Camere con conseguente caduta del Governo in carica?

(Giovanni Papandrea)      

Risposta:  Nel sistema francese le figure di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio sono distinte, anche se indubbiamente “interferenti”, soprattutto quando entrambi sono espressione dello stesso schieramento elettorale. Il Presidente della Repubblica dispone di importanti poteri di indirizzo politico (si pensi alla politica estera e militare) esaltati dalla sua investitura popolare (è eletto direttamente dal corpo elettorale) e può convocare,  presiedere e indirizzare il Consiglio dei ministri.

Un tale modello, se “importato” in Italia,  indubbiamente affievolirebbe in maniera notevole il sistema di garanzie costituzionali attualmente vigente e operante, in quanto il Capo dello Stato perderebbe la fisionomia di “potere imparziale” (neutrale), di rappresentante dell’unità nazionale e “moderatore” dei rapporti tra gli altri organi costituzionali. Pertanto rimarrebbe la Corte Costituzionale quale (tendenzialmente unico) organo di garanzia costituzionale.

Sul sistema francese e sui suoi sviluppi si possono leggere interessanti interventi in:

http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/francia.htm

Sulle prospettive di riforma costituzionale segnalo anche la recentissima opinione di Leopoldo Elia:

http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/prospettive.htm

08 - Domanda:Vorrei, se le è possibile, che mi spiegasse in modo chiaro e conciso cosa sono le Commissioni parlamentari, come si formano e quale funzione e importanza concretamente hanno. In particolar modo quelle bicamerali e monocamerali. La ringrazio

(Giancarlo Longhi)

08 - Risposta -  Domande così ampie hanno davvero poco senso… Spero che si tratti di una “burla”… di inizio anno, magari proveniente da qualche studente “anziano”.

In ogni caso il tema è trattato “in modo chiaro e conciso” nei manuali consigliati: cfr. Caretti-De Siervo,  pag. 152 ss.; Bin-Pitruzzella, pag. 210 ss.

Colgo l’occasione per raccomandare ancora una volta, soprattutto su argomenti così importanti come questi (e, più, in generale, sul procedimento legislativo), lo studio dei Regolamenti parlamentari.

Può essere inoltre utilissima una visita ai siti delle Camere. In particolare sulle Commissioni cfr. un’ottima sintesi in: http://testo.camera.it/deputati/composizione/01.camera/leg14/08.commissionicamera.asp 

07 - Domanda: Non mi è stato possibile essere presente alla lezione da Lei tenuta sulle "teorie organicistiche", vorrei cortesemente chiederLe se può rispiegarmi i contenuti delle varie dottrine da Lei esposte. La ringrazio anticipatamente. Saluti.

(Laura Leone)

07- Risposta:  Nelle dottrine organicistiche lo stato viene rappresentato come corpo sociale. Si tratta di un'evidente suggestione antropomorfica (è ancora ricorrente l'espressione "corpo": corpi militari, corpo elettorale, corpo diplomatico...). Corpo sociale significa: organismo in una dimensione quasi biologica.

E’ soprattutto Aristotele a considerare lo stato come un tutto composto di parti diverse, ciascuna delle quali adempie a una funzione specifica. Nella Politica si trova il principio costitutivo alla base di ogni concezione organica espresso con la seguente metafora: Il tutto (corporeo) precede necessariamente la parte perchè, tolto il tutto, non ci può essere nè piede, nè mano ; cosicchè è evidente  che la città è per natura anteriore all'individuo.

Nel Medioevo questa concezione è dominante. Alcuni esempi:

John of Salisbury nel Policraticus (1176) per dimostrare l'esigenza di armonia nella comunità ripropone l'analogia tra corpo umano e corpo sociale e si profonde in una minuziosa comparazione tra le parti del primo e le parti del secondo: il re è la testa; il senato: il cuore; i giudici e i grandi funzionari: gli occhi, le orecchie, la lingua; i militari: le mani; i contadini: i piedi...

Marsilio da Padova, nel Defensor pacis (1342), così si esprime: "Come un animale ben disposto secondo la sua natura è composto di certe parti proporzionate, ordinate l'una all'altra e che si partecipano mutuamente le loro funzioni in vista del tutto, così anche la città è costituita da certi parti di tal genere, quando è ben disposta secondo ragione”

Da questa premessa trae la conclusione che "la relazione tra la città e le sue parti e la tranquillità, appare simile alla relazione tra l'animale, le sue parti e la salute”. Ispirandosi al trattato di Aristotele, De animalibus, Marsilio da Padova sostiene che la mente umana nell'ideare e istituire lo stato ha imitato la natura che ha forgiato l'animale. Cosicchè, richiamandosi sempre ad Aristotele, afferma, anche lui con una metafora, che se negli animali la parte più nobile e perfetta è il cuore, che muove tutte le altre, nello stato è l'intero corpo dei cittadini (paragonato all'anima) a formare il governo (pars principans): il quale nel corpo sociale svolge la stessa funzione del cuore nel corpo umano.

Su Marsilio e il Defensor Pacis, può essere interessante questa recensione:

http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/010728b.htm

06 - Domanda: Riguardo alle lezioni tenute sulle "Teorie contrattualistiche o indiviualistiche", vorrei chiederLe se può rispiegarmi il pensiero  di Hobbes, la sua teoria nuova (rispetto alle vecchie teorie organicistiche), il discorso fatto sul "pactum societatis" e sul "pactum subiectionis" e l'esito a cui Hobbes voleva arrivare con questa teoria. Grazie della cortesia e disponibilità.

(Maria Antonietta Spina)

06 - Risposta -

Ecco in estrema sintesi lo schema di ragionamento di T. Hobbes [De Cive, 1642; Leviatano, 1651].

Parte da un’”osservazione” della realtà della natura (dell'uomo e dei rapporti sociali).

Nello stato di natura non vi sono popoli-comunità, ma solo individui isolati, in una situazione di naturale competizione, in lotta per la sopravvivenza (mors tua vita mea).

Il popolo (aggregazione tra uomini), e quindi lo stato, sono il prodotto artificiale (convenzionale) di una scelta dei singoli individui che si rivela necessitata al fine di garantirsi meglio le possibilità e probabilità di vita (sopravvivenza).

Il percorso individuato da Hobbes si svolge in due tappe:

- I) Pactum societatis: gli individui decidono di comune accordo di costituire una società al fine di raggiungere una utilità comune: pace e sicurezza. Solo in un secondo tempo si pone il problema di stabilire come e da chi un tale fine possa essere assicurato.

- II) Pactum subiectionis: contratto o atto unilaterale per il trasferimento della forza (vis) individuale (patrimonio naturale, ma insufficiente a garantire la vita) a un soggetto riconosciuto come il più adatto (perché più forte) a perseguire l’obiettivo della “sicurezza collettiva”. Si tratta del principe (dio mortale a cui dobbiamo pace e sicurezza).

 Una tale teoria contrattualistica è intesa da alcuni come un prodromo delle concezioni individualistiche. Si segnalano i seguenti aspetti-presupposti della sua costruzione:

            a) la priorità dell'esistenza dei singoli rispetto all'insieme;

            b) la libertà individuale come dote naturale di ciascun uomo;

            c) il riferimento allo "stato di natura" (in cui tutti gli individui nascono liberi) è coerente con il diritto naturale (non positivo) su cui si fondano quei diritti inalienabili che rappresentano un argine nei confronti di una innaturale prepotenza e invadenza dello stato in ambiti che gli sono preclusi. Lo sviluppo di questo filone porterà, con il liberalismo, al riconoscimento e all'identificazione di un sistema di garanzie a salvaguardia dei diritti della persona.

            d) il trasferimento della forza di ciascun individuo al principe fonda il concetto positivo di sovranità dello Stato, in quanto ad esso viene tendenzialmente riconosciuto il monopolio della forza per garantire un bene comune. La forza è il mezzo per assicurare la convivenza sociale: diritto di tutti i partecipanti al contratto di con-vivere.

Si apre a questo punto uno spazio fondamentale per la questione del rapporto forza-consenso.

Per ulteriori notizie e riferimenti (schematici) cfr: www.funzioniobiettivo.it/Laboratori/ipermedia%20_alunni/superiori/Mach-Guic-Rinuc/Hobbes/Opere%20studiate.htm

05 -Domanda:Vorrei sapere, per pura curiosità, se  vi sono stati casi in cui un magistrato, dopo essere entrato in politica, sia nuovamente tornato a ricoprire il suo ufficio di giudice. Inoltre, riguardo alla “legge Cirami": come può  esistere una legge così palesemente pilotata per scopi personali ed anche inutile, visto che il caso di legittimo sospetto era gia previsto dall' art. 45 cpp e in maniera anche più determinata? Quale procedura legislativa è stato utilizzata per la sua approvazione?

(Dora Siciliano)

05 - Risposta -

Casi di magistrati eletti deputati e senatori che, dopo il mandato parlamentare, sono rientrati nei ranghi della magistratura si sono verificati. Peraltro, vi sono anche casi di giudici o pubblici ministeri che hanno optato in maniera definitiva per l’impegno politico, dimettendosi dalla magistratura, come, ad esempio, Antonio di Pietro. (Sull’ineleggibilità relativa dei magistrati, si ricordi quanto dispone l’art. 8 del DPR n. 361/1957: scheda III.1.b, nell’ “Ordinamento repubblicano”).

L’art. 45 del Codice di procedura penale, prima della sua modifica integrativa da parte della “c.d. legge Cirami”, non conteneva alcun riferimento al legittimo sospetto, ma contemplava (e tuttora contempla) altre ipotesi obiettive che giustificano la rimessione del processo ad altro giudice.

Per l’approvazione della legge Cirami è stata adottata la procedura normale.

Il testo della legge si può trovare in:

http://www.camera.it/parlam/leggi/02248l.htm

 

04 - Domanda:A proposito della lezione da Lei tenuta ieri mattina (19.11.2002) nella parte riguardante l’accertamento della maggioranza necessaria per l'approvazione delle leggi [come disciplinato in maniera diversa dai regolamenti delle Camere].Al Senato gli "astenuti", se ho ben capito , si considerano presenti e il loro voto viene computato come "no". Allora a chi conviene         l’allontanamento dall'Aula?
Grazie

(Silvano Sacchi)

04 - Risposta:
L’art. 107 del Regolamento del Senato dispone che “ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione”.  Le opzioni consentite nelle votazioni, pertanto, sono: voto favorevole, voto negativo, dichiarazione formale di astensione.
Quest’ultimo comportamento  in sede di deliberazione può  lasciar presumere una situazione di incertezza o di perplessità da parte del parlamentare che l’adotta. In ogni caso i senatori sono consapevoli che un tale comportamento viene contato come no (una sorta di opposizione “dolce”, dunque).  Coloro che invece ritengono opportuno non essere contati per dimostrare una effettiva neutralità di posizione sull’oggetto della deliberazione, possono non partecipare alla votazione, allontanandosi dall’Aula. Naturalmente la loro uscita potrebbe determinare conseguenze negative sul numero legale (ove ne venisse richiesta la verifica).

03 - Domanda:Nella lezione dedicata alle elezioni della Camera e precisamente durante la trattazione del meccanismo dello scorporo, lei ha fatto riferimento alle cosiddette "liste civetta". 

Ora , sebbene il sopra citato meccanismo  mi sia abbastanza chiaro, non riesco a comprendere come esso possa essere "pilotato" al fine di colpire solo alcune determinate liste (le "civetta" , appunto)  lasciandone intonse altre. Grazie 

(Tempia)

 03 - Risposta:
Come ho spiegato a lezione le c.d. “liste civetta” sono, come dice la parola, liste fittizie,  inventate al solo scopo di eludere il meccanismo dello scorporo e dunque di evitare le previste penalizzazioni nella ripartizione dei “seggi proporzionali” in sede di circoscrizione in sfavore dei  partiti o raggruppamenti che hanno vinto o stravinto nei collegi uninominali (collocati nella circoscrizione medesima). Un tale meccanismo elusivo danneggia ovviamente i partiti o raggruppamenti più deboli che, pur avendo superato a livello nazionale la soglia del 4% dei voti validamente espressi, non possono beneficiare del congegno perequativo disposto dalla legge elettorale della Camera dei deputati. Infatti, la dichiarazione da parte dei candidati uninominali  vincenti  di collegamento con liste fittizie (che saranno votate solo da pochi elettori distratti o burloni) e non con quelle vere espressione delle forze alle quali aderiscono produce come conseguenza uno scorporo di voti  in negativo (essendo i voti delle liste civetta di gran lunga inferiori alla cifra da scorporare).

Entrambe le coalizioni e i relativi partiti –nelle elezioni del 1996 e del 2001-  hanno cercato di utilizzare un simile congegno. Ma nelle ultime elezioni alcuni partiti sono stati “troppo bravi”…

Notizie, esempi, opinioni assai puntuali si trovano in:

www.repubblica.it/speciale/elezioni2001/scorporo.html

www.repubblica.it/online/elezioni/civetta/civetta/civetta.html

www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/comm3.htm

www.riforme.net/elezioni/civetta-violazione2.htm

 

02 - Domanda:L'articolo 52 della Costituzione al 1° comma recita: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Perchè è stata usata la dizione difesa della Patria al posto, ad esempio, di difesa della Nazione o difesa della Repubblica Italiana?Grazie.

(Sacchi)

02 - Risposta:
La parola-concetto “Patria” è tradizionalmente associata alla necessità della difesa  (non solo militare) della comunità  italiana, intesa come insieme dei cittadini e come territorio (delimitato da confini entro cui si esercita –secondo un’impostazione in parte ormai superata-   in via esclusiva la sovranità dello Stato). E’ una parola che viene utilizzata soprattutto in occasione di emozioni forti (…anche nelle competizioni sportive internazionali). La parola-concetto “Nazione” fa riferimento piuttosto alla comunità degli italiani  (anche a prescindere dall’aspetto della loro attuale residenza nel territorio italiano: è il caso degli italiani   all’estero),  alle loro comuni radici, alla salvaguardia delle tradizioni comuni. La più matura e moderna espressione “Repubblica” (prevalente in Costituzione) evoca tutti i soggetti, individuali, collettivi, istituzionali protagonisti della quotidiana vita costituzionale.

01 - Domanda:Vorrei per cortesia dei chiarimenti sulla sottile differenza che esiste tra principio di legalità formale e principio di legalità sostanziale. Se oltre a una spiegazione tecnica aggiungesse anche alcuni esempi mi farebbe una grandissima gentilezza.....grazie

(Tagliaferri)  

Risposta:
A lezione abbiamo per ora utilizzato l’espressione “legalità sostanziale” in un significato generale per indicare la necessità dell’adesione di tutti i soggetti dell’ordinamento costituzionale alle sue “regole” e ai fini-valori di convivenza che lo caratterizzano. Per rendere effettiva la forma di stato liberaldemocratica-sociale non è  pertanto sufficiente il rispetto delle procedure (anch’esse sono regole  stabilite dall’ordinamento)   per l’assunzione delle decisioni di varia rilevanza e di vario livello che competono agli organi istituzionali.

Un esempio in questa prospettiva: l’art. 138 della Cost.  prevede un apposito (tipico) procedimento per la revisione della Costituzione.  Tuttavia anche se il Parlamento si uniforma alle procedure indicate nell’art. 138 (osservanza della legalità  formale), ma per sopprimere –ad esempio- garanzie o libertà fondamentali (la sostanza irrinunciabile e immodificabile della Costituzione) adotta una deliberazione illegittima (come dire che viola il principio di legalità sostanziale).

In senso più specifico il principio di legalità costituisce un limite-indirizzo che riguarda la posizione di tutte le pubbliche amministrazioni, le loro competenze, attività…. che devono essere esercitate nel rispetto delle leggi che hanno istituito le pubbliche amministrazioni medesime. Ma, anche in questo di caso, non basta rispettare la “forma” (attenersi alle rispettive competenze, e ai procedimenti); occorre anche aderire alla sostanza. Si legga con attenzione l’art. 97 della Cost. che riserva al legislatore la disciplina dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni ed impone al legislatore stesso di ispirarsi ai principi-criteri dell’imparzialità e del buon andamento. E’ evidente che le pubbliche amministrazioni nella loro azione devono valorizzare al massimo  e concretamente tali principi (legalità sostanziale). 

 

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