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Risposta: Nel sistema francese le figure di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio sono distinte, anche se indubbiamente “interferenti”, soprattutto quando entrambi sono espressione dello stesso schieramento elettorale. Il Presidente della Repubblica dispone di importanti poteri di indirizzo politico (si pensi alla politica estera e militare) esaltati dalla sua investitura popolare (è eletto direttamente dal corpo elettorale) e può convocare, presiedere e indirizzare il Consiglio dei ministri. Un tale modello, se “importato” in Italia, indubbiamente affievolirebbe in maniera notevole il sistema di garanzie costituzionali attualmente vigente e operante, in quanto il Capo dello Stato perderebbe la fisionomia di “potere imparziale” (neutrale), di rappresentante dell’unità nazionale e “moderatore” dei rapporti tra gli altri organi costituzionali. Pertanto rimarrebbe la Corte Costituzionale quale (tendenzialmente unico) organo di garanzia costituzionale. Sul sistema francese e sui suoi sviluppi si possono leggere interessanti interventi in: http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/francia.htm Sulle prospettive di riforma costituzionale segnalo anche la recentissima opinione di Leopoldo Elia: http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/prospettive.htm
08 - Risposta - Domande così ampie hanno davvero poco senso… Spero che si tratti di una “burla”… di inizio anno, magari proveniente da qualche studente “anziano”. In ogni caso il tema è trattato “in modo chiaro e conciso” nei manuali consigliati: cfr. Caretti-De Siervo, pag. 152 ss.; Bin-Pitruzzella, pag. 210 ss. Colgo l’occasione per raccomandare ancora una volta, soprattutto su argomenti così importanti come questi (e, più, in generale, sul procedimento legislativo), lo studio dei Regolamenti parlamentari. Può essere inoltre utilissima una visita ai siti delle Camere. In particolare sulle Commissioni cfr. un’ottima sintesi in: http://testo.camera.it/deputati/composizione/01.camera/leg14/08.commissionicamera.asp
07- Risposta: Nelle dottrine organicistiche lo stato viene rappresentato come corpo sociale. Si tratta di un'evidente suggestione antropomorfica (è ancora ricorrente l'espressione "corpo": corpi militari, corpo elettorale, corpo diplomatico...). Corpo sociale significa: organismo in una dimensione quasi biologica. E’ soprattutto Aristotele a considerare lo stato come un tutto composto di parti diverse, ciascuna delle quali adempie a una funzione specifica. Nella Politica si trova il principio costitutivo alla base di ogni concezione organica espresso con la seguente metafora: Il tutto (corporeo) precede necessariamente la parte perchè, tolto il tutto, non ci può essere nè piede, nè mano ; cosicchè è evidente che la città è per natura anteriore all'individuo. Nel Medioevo questa concezione è dominante. Alcuni esempi: John of Salisbury nel Policraticus (1176) per dimostrare l'esigenza di armonia nella comunità ripropone l'analogia tra corpo umano e corpo sociale e si profonde in una minuziosa comparazione tra le parti del primo e le parti del secondo: il re è la testa; il senato: il cuore; i giudici e i grandi funzionari: gli occhi, le orecchie, la lingua; i militari: le mani; i contadini: i piedi... Marsilio da Padova, nel Defensor pacis (1342), così si esprime: "Come un animale ben disposto secondo la sua natura è composto di certe parti proporzionate, ordinate l'una all'altra e che si partecipano mutuamente le loro funzioni in vista del tutto, così anche la città è costituita da certi parti di tal genere, quando è ben disposta secondo ragione” Da questa premessa trae la conclusione che "la relazione tra la città e le sue parti e la tranquillità, appare simile alla relazione tra l'animale, le sue parti e la salute”. Ispirandosi al trattato di Aristotele, De animalibus, Marsilio da Padova sostiene che la mente umana nell'ideare e istituire lo stato ha imitato la natura che ha forgiato l'animale. Cosicchè, richiamandosi sempre ad Aristotele, afferma, anche lui con una metafora, che se negli animali la parte più nobile e perfetta è il cuore, che muove tutte le altre, nello stato è l'intero corpo dei cittadini (paragonato all'anima) a formare il governo (pars principans): il quale nel corpo sociale svolge la stessa funzione del cuore nel corpo umano. Su Marsilio e il Defensor Pacis, può essere interessante questa recensione: http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/010728b.htm
06 - Risposta - Ecco in estrema sintesi lo schema di ragionamento di T. Hobbes [De Cive, 1642; Leviatano, 1651]. Parte da un’”osservazione” della realtà della natura (dell'uomo e dei rapporti sociali). Nello stato di natura non vi sono popoli-comunità, ma solo individui isolati, in una situazione di naturale competizione, in lotta per la sopravvivenza (mors tua vita mea). Il popolo (aggregazione tra uomini), e quindi lo stato, sono il prodotto artificiale (convenzionale) di una scelta dei singoli individui che si rivela necessitata al fine di garantirsi meglio le possibilità e probabilità di vita (sopravvivenza). Il percorso individuato da Hobbes si svolge in due tappe: - I) Pactum societatis: gli individui decidono di comune accordo di costituire una società al fine di raggiungere una utilità comune: pace e sicurezza. Solo in un secondo tempo si pone il problema di stabilire come e da chi un tale fine possa essere assicurato. - II) Pactum subiectionis: contratto o atto unilaterale per il trasferimento della forza (vis) individuale (patrimonio naturale, ma insufficiente a garantire la vita) a un soggetto riconosciuto come il più adatto (perché più forte) a perseguire l’obiettivo della “sicurezza collettiva”. Si tratta del principe (dio mortale a cui dobbiamo pace e sicurezza). Una tale teoria contrattualistica è intesa da alcuni come un prodromo delle concezioni individualistiche. Si segnalano i seguenti aspetti-presupposti della sua costruzione: a) la priorità dell'esistenza dei singoli rispetto all'insieme; b) la libertà individuale come dote naturale di ciascun uomo; c) il riferimento allo "stato di natura" (in cui tutti gli individui nascono liberi) è coerente con il diritto naturale (non positivo) su cui si fondano quei diritti inalienabili che rappresentano un argine nei confronti di una innaturale prepotenza e invadenza dello stato in ambiti che gli sono preclusi. Lo sviluppo di questo filone porterà, con il liberalismo, al riconoscimento e all'identificazione di un sistema di garanzie a salvaguardia dei diritti della persona. d) il trasferimento della forza di ciascun individuo al principe fonda il concetto positivo di sovranità dello Stato, in quanto ad esso viene tendenzialmente riconosciuto il monopolio della forza per garantire un bene comune. La forza è il mezzo per assicurare la convivenza sociale: diritto di tutti i partecipanti al contratto di con-vivere. Si apre a questo punto uno spazio fondamentale per la questione del rapporto forza-consenso. Per ulteriori notizie e riferimenti (schematici) cfr: www.funzioniobiettivo.it/Laboratori/ipermedia%20_alunni/superiori/Mach-Guic-Rinuc/Hobbes/Opere%20studiate.htm
05 - Risposta - Casi di magistrati eletti deputati e senatori che, dopo il mandato parlamentare, sono rientrati nei ranghi della magistratura si sono verificati. Peraltro, vi sono anche casi di giudici o pubblici ministeri che hanno optato in maniera definitiva per l’impegno politico, dimettendosi dalla magistratura, come, ad esempio, Antonio di Pietro. (Sull’ineleggibilità relativa dei magistrati, si ricordi quanto dispone l’art. 8 del DPR n. 361/1957: scheda III.1.b, nell’ “Ordinamento repubblicano”). L’art. 45 del Codice di procedura penale, prima della sua modifica integrativa da parte della “c.d. legge Cirami”, non conteneva alcun riferimento al legittimo sospetto, ma contemplava (e tuttora contempla) altre ipotesi obiettive che giustificano la rimessione del processo ad altro giudice. Per l’approvazione della legge Cirami è stata adottata la procedura normale. Il testo della legge si può trovare in: http://www.camera.it/parlam/leggi/02248l.htm
04 - Risposta:
03 - Risposta: Entrambe le coalizioni e i relativi partiti –nelle elezioni del 1996 e del 2001- hanno cercato di utilizzare un simile congegno. Ma nelle ultime elezioni alcuni partiti sono stati “troppo bravi”… Notizie, esempi, opinioni assai puntuali si trovano in: www.repubblica.it/speciale/elezioni2001/scorporo.html www.repubblica.it/online/elezioni/civetta/civetta/civetta.html www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/comm3.htm www.riforme.net/elezioni/civetta-violazione2.htm
02 - Risposta:
Risposta: Un esempio in questa prospettiva: l’art. 138 della Cost. prevede un apposito (tipico) procedimento per la revisione della Costituzione. Tuttavia anche se il Parlamento si uniforma alle procedure indicate nell’art. 138 (osservanza della legalità formale), ma per sopprimere –ad esempio- garanzie o libertà fondamentali (la sostanza irrinunciabile e immodificabile della Costituzione) adotta una deliberazione illegittima (come dire che viola il principio di legalità sostanziale). In senso più specifico il principio di legalità costituisce un limite-indirizzo che riguarda la posizione di tutte le pubbliche amministrazioni, le loro competenze, attività…. che devono essere esercitate nel rispetto delle leggi che hanno istituito le pubbliche amministrazioni medesime. Ma, anche in questo di caso, non basta rispettare la “forma” (attenersi alle rispettive competenze, e ai procedimenti); occorre anche aderire alla sostanza. Si legga con attenzione l’art. 97 della Cost. che riserva al legislatore la disciplina dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni ed impone al legislatore stesso di ispirarsi ai principi-criteri dell’imparzialità e del buon andamento. E’ evidente che le pubbliche amministrazioni nella loro azione devono valorizzare al massimo e concretamente tali principi (legalità sostanziale).
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