COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
……………
TITOLO V - LE
REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
(con le modifiche
introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)
Art. 114
La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
(abrogato)
Art. 116
Il Friuli
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. (*)
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art. 117
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. (**)
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie
di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
Art. 118
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120
La Regione non
può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio azionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica
o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121
Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce nche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Art. 123
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato)
Art. 125
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un
atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera
di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge. (***)
Art. 128
(abrogato)
Art. 129
(abrogato)
Art. 130
(abrogato)
Art. 131
Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132
Si può, con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e
aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di
una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
_____________________
NOTE
(*) Si riporta
di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.»
(**) Si
riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.»
(***) Le norme
sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1.
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